Guida pratica all'Autocertificazione

Riferimento Legislativo: LEGGE n. 15 del 04.01.1968 integrata dalle leggi del 15 Maggio 1997, n.191 del 16 Giugno 1998 e dal Regolamento D.P.R. n.408 del 20 Ottobre 1998.

Si applica alla documentazione da produrre alla Pubblica Amministrazione oppure a gestori privati di pubblici servizi; non si applica nei rapporti tra privati e in ambito giurisdizionale.

Cosa si può Autocertificare? Per approfondire seguire il link.


Articoli di riferimento

Art. 2 - Dichiarazioni sostitutive di Certificazioni

In via definitiva, la norma permette di autocertificare i seguenti stati, fatti e qualità personali:

  • nascita (anche dei figli)
  • residenza
  • cittadinanza
  • godimento diritti politici
  • stato civile
  • stato di famiglia
  • esistenza in vita
  • morte del coniuge, dell'ascendente o discendente in linea retta
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a.
  • titolo di studio o qualifica professionale; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
  • situazione reddituale o economica, assolvimento di obblighi contributivi con l'ammontare, codice fiscale, partita IVA, qualsiasi dato presente nell'anagrafe tributaria
  • stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di persone; qualità di studente e casalinga
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
  • tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, anche per le assunzioni e per i concorsi pubblici
  • di non aver riportato condanne penali
  • qualità di vivenza a carico
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile

LA FIRMA NON VA AUTENTICATA

La dichiarazione può essere inviata anche a mezzo posta.

I cittadini extracomunitari, se residenti legalmente, possono certificare solo stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili in Italia.

Scadenza: hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Sostituisce tutti i certificati e attestati per iscrizione a scuole, Università, da presentare alla Motorizzazione Civile o ai Comuni per i procedimenti di loro competenza.

IN CARTA SEMPLICE

Art. 5 e 6 - Documentazione mediante semplice esibizione

I cittadini possono comprovare il possesso di stati, fatti, qualità personali, mediante esibizione agli Uffici competenti, di documenti, anche d'identità personale, rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e contenenti l'attestazione dei dati richiesti.

N.B. Il cittadino che esibisce allo scopo un documento che ha subito variazioni è punito con sanzioni penali (art. 489 C.P.)

NON VA AUTENTICATA

I documenti vanno esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale fotocopia il documento oppure trascrive gli atti su un apposito modulo.

IN CARTA SEMPLICE

Art. 14 - Autenticazione di Copie

È necessario esibire l'originale e la fotocopia.
L'autenticazione può essere fatta da notai, cancellieri, segretari comunali, funzionari incaricati dal Sindaco, responsabili del procedimento, impiegati addetti a ricevere la documentazione.

*** Può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nel caso di copia di pubblicazioni o titoli per concorsi pubblici.

  • L'autenticazione può essere fatta anche dal responsabile del procedimento o da un qualsiasi dipendente competente a ricevere la documentazione.
  • E' esclusa la competenza degli esercenti privati di pubblico servizio.

SOGGETTE ALL'IMPOSTA DI BOLLO, se dovuta

Art. 26 - Sanzioni (e controlli)

Sanzioni Penali:

In caso di falso, il dichiarante è punibile ai sensi del codice penale (i moduli delle dichiarazioni devono contenere il richiamo alle sanzioni penali).

Sanzioni Amministrative:

In caso di non veridicità delle dichiarazioni, il richiedente decade dai benefici. Le amministrazioni procedenti sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive.

Il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'Ufficio.

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